Il Dopolavoro Ferroviario viene istituito con il Regio Decreto n° 1908 del 25 ottobre 1925 quale struttura interna delle Ferrovie dello Stato denominata “Ufficio Centrale del Dopolavoro Ferroviario” avente per scopo di “promuovere il sano e proficuo impiego da parte degli agenti ferroviari delle ore libere dal servizio ...” (Art. 1).
L’idea originaria sul dopolavoro è del torinese Mario Giani, un ingegnere della filiale della Westinghouse Corporation di Vado Ligure che aveva creato un’associazione denominata “Dopolavoro Italiano” la quale partecipa alla VI Conferenza Internazionale del lavoro tenutasi a Ginevra nel 1924.

L’Ufficio Centrale del Dopolavoro Ferroviario provvede a riconoscere tutte le strutture locali che già operano nel settore del tempo libero dei ferrovieri.

Il riconoscimento dell’Ufficio Centrale, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regio Decreto, "è subordinato alla valutazione degli scopi delle istituzioni e alla esibizione dello statuto, dell’elenco degli aderenti, dei bilanci e degli atti giustificativi dell’opera compiuta".

Queste strutture diventeranno successivamente le Sezioni DLF il cui ordinamento sarà via via regolamentato da leggi, decreti ministeriali e disposizioni aziendali.

Nel 1935 il Dopolavoro Ferroviario contava 273 sedi territoriali per un totale di 134.784 soci.

Aree e fabbricati delle Ferrovie dello Stato vengono assegnati al DLF in via di fatto o con verbale di consegna e la materia sarà poi oggetto di un’organica regolamentazione con Decreti Ministeriali emanati in applicazione della legge 668 del 27/7/1967.

Il 10/5/1995 le OO.SS. e le FS S.p.A. in relazione alla riforma dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e all’avvenuta trasformazione in S.p.A., provvedono a costituire l’Associazione Nazionale DLF, organizzazione che nell’atto notarile è stata posta in continuità con il preesistente “Ufficio Centrale DLF” che veniva così soppresso.

Sul territorio la trasformazione del DLF in Associazione si era già realizzata con la riforma del 1972. Un apposito Decreto Ministeriale aveva definito, infatti, lo Statuto-tipo delle Sezioni DLF; esso era già di tipo associativo come successivamente stabilito da numerose sentenze giurisprudenziali, compresa la Corte di Cassazione.

Attualmente il Dopolavoro Ferroviario con le modifiche statutarie del 1998, in applicazione della legge 460/97, è costituito da un’Associazione Nazionale, centoundici Associazioni territoriali, un’Associazione Frequentatori.

I soci dell’Associazione Nazionale sono le Associazioni territoriali e L’Associazione Frequentatori, le quali, a loro volta, hanno come soci rispettivamente, l’una i ferrovieri in servizio e in pensione, l’altra i familiari e gli esterni.

Il Dopolavoro Ferroviario ha oggi in dotazione un consistente patrimonio fatto di sedi sociali, di impianti sportivi, di spazi per le attività ricreative, di aree verdi e di strutture alberghiere, patrimonio che si trova oggi iscritto nello stato patrimoniale della Società RFI. Esso è stato costituito nel tempo attraverso risorse dei Dopolavori Ferroviari e dei soci, con interventi dei DLF regolamentati dall’art. 45 della legge 668/1977 e con investimenti propri dei DLF nel periodo 1995/2002 ammontanti a 34.338.000,00 Euro.

Il Senato della Repubblica, il 21/11/2001, dopo apposita discussione e con il parere favorevole del governo, in occasione della conversione in legge del decreto 351/2001 sulla cartolarizzazione dei beni immobili, ha approvato il 21/11/2001 il seguente O.d.G.:

“Il Senato, rilevato che tra i beni iscritti nello stato patrimoniale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sono compresi gli impianti sportivi, le sedi sociali, gli spazi associativi e ricreativi in possesso del Dopolavoro Ferroviario e che detti beni sono stati realizzati con risorse del Dopolavoro Ferroviario e dei soci lungo i 75 anni di vita del Dopolavoro Ferroviario; considerata l’opportunità di salvaguardare i legittimi interessi patrimoniali e giuridici del Dopolavoro Ferroviario e dei soci maturati in relazione agli investimenti realizzati, impegna il governo: in sede di applicazione della legge di emanazione dei relativi decreti e disposizioni ad adoperarsi per la salvaguardia della peculiarità del Dopolavoro Ferroviario e delle finalità sociali dei beni in concessione nonché ad adoperarsi al fine di favorire la permanenza del Dopolavoro in detti immobili garantendo altresì che gli organismi che dovessero subentrare nella loro proprietà ne garantiscano la possibilità di acquisto in capo al Dopolavoro tenendo conto altresì degli interventi apportati dal Dopolavoro con risorse proprie”.

Attualmente la definizione giuridica del possesso dei beni da parte del DLF è oggetto di confronto tra le competenti strutture FS ed il Dopolavoro Ferroviario.