STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI DLF

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Promossa dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario è costituita I'Associazione territoriale denominata "Dopolavoro Ferroviario" di Cagliari la quale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia. Essa ha sede in Cagliari via Sassari N. 12

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità e scopi

L'Associazione è apartitica, democratica, non ha fini di lucro, e di promozione sociale e si propone di promuovere, gestire e coordinare le attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci.

L'Associazione curerà anche quelle ulteriori attività, promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, concernenti materie connesse alla realizzazione di benefici aggiuntivi per i dipendenti ed ex dipendenti delle società del Gruppo FS in servizio ed in quiescenza.

L'Associazione DLF gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale, nel rispetto delle norme statutarie, delle direttive di indirizzo e programmatiche dell'Associazione Nazionale e dell'Organismo Nazionale di Vigilanza.

L'Associazione DLF potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi, partecipare ad organismi, enti a carattere nazionale, regionale e locale.

L'Associazione DLF potrà organizzare, nel proprio ambito, gruppi sportivi senza fini di lucro, che abbiano come riferimento I'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa I'attività didattica, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni.

Il raggiungimento dei dettami della legge possono essere conseguiti anche tramite la costituzione di apposite "associazioni o società sportive dilettantistiche" dell'Associazione DLF.

Per la costituzione e/o partecipazione ad associazioni e/o società strumentali di capitale è fatto obbligo alle Associazioni DLF di chiedere in via preventiva il Nulla Osta all'Organismo Nazionale di Vigilanza dell'Associazione Nazionale DLF.

Art. 3 - Adesione all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario con sede in Roma Via Bari 20.

Ne accetta le norme statutarie e regolamentari, ne condivide gli indirizzi, gli scopi e le finalità e si conforma alle sue direttive.

Accetta altresì di sottoporsi alle procedure di Audit disposte dall'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 9, 4° comma, dello statuto della suddetta Associazione Nazionale.

Il venir meno dell'adesione, per qualsiasi motivo, all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario comporta I'automatico scioglimento dell'Associazione

Art. 4 - Soci

Sono soci dell'Associazione DLF di: Cagliari

a) i dipendenti delle società del Gruppo Fs;

b) gli ex dipendenti le società del Gruppo FS di cui al punto a) che abbiano maturate il diritto a pensione;

c) i dipendenti di società partecipate del Gruppo FS secondo modalità da concordare tra queste e I'Associazione Nazionale DLF.

L'appartenenza all'Associazione di Cagliari è determinata, in relazione alla sede di lavoro, alla residenza o al domicilio, secondo la scelta manifestata da chi richiede I'iscrizione.. Non si può essere contemporaneamente soci di più Associazioni del Dopolavoro Ferroviario. La qualità di Socio è elemento essenziale per partecipare alla vita attiva dell'Associazione, alle consultazioni elettorali e per ricoprire cariche sociali interne.

Art. 5 - Acquisizione e perdita della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con il versamento della quota sociale annuale di iscrizione o sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo che è valida fino alla revoca.

Il socio dipendente può recedere dall'Associazione comunicando per iscritto il recesso alla Società

del Gruppo FS presso la quale lavora. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

La qualità di socio si perde:

a) per mancato versamento della quota sociale annua nel termine fissato dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario e comunque non oltre 120 giorni dalla data di scadenza della precedente tessera annua;

b) per decadenza ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;

c) per radiazione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;

I Soci che partecipano alle consultazioni elettorali e che vengono eletti a ricoprire cariche sociali, nonchè i loro eventuali successor! in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di Socio, senza soluzioni di continuità, dalla data stessa delle elezioni.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto:

a) per la elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione;

b) per I'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento;

c) per I'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale.

I soci hanno diritto:

-a frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi in cui vengono svolte le attività dell'Associazione e delle altre Associazioni DLF aderenti all'Associazione Naz.le DLF;

-a partecipare alle attività ed alle iniziative da essa promosse ed a fruire di tutti i servizi dalla stessa erogati secondo le modalità, criteri e limiti da esse stabilite

I soci sono tenuti all' osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta dagli Organi competenti nel rispetto dello Statuto stesso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio Regionale e/o compartimentale dei Sindaci.

Art. 8 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai Soci effettivi..

La stessa carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Le indennità relative alle cariche rivestite sono stabilite dal Consiglio Nazionale acquisito il parere dell’ Organismo di Vigilanza.

Le cariche associative sono incompatibili con cariche all'interno delle società strumentali di proprietà o partecipate dal Dopolavoro Ferroviario.

Art. 9 - Assemblea del soci

L'Assemblea e costituita da tutti i soci; le sue deliberazioni sono adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti.

L'Assemblea dei soci è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione DLF mediante avviso da affiggere almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, nella sede sociale, nei luoghi ove si svolgono le attività sociali.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei soci; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Ogni socio può rappresentare con delega sottoscritta, un solo altro socio.

L'Assemblea è convocata, almeno due volte I'anno per:

a) I'approvazione del bilancio di previsione;

b) I'approvazione del rendiconto annuale;

L'Assemblea è inoltre convocata:

-per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e regolamentari;

      -per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei soci;

-per deliberare la decadenza del Consiglio Direttivo, con il voto di almeno la meta dei soci dell'Associazione.

L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Associazione o in mancanza, dal socio più anziano presente alla riunione ed è presieduta da un socio eletto dall'assemblea medesima la quale nomina anche un segretario e, occorrendo, due scrutatori.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci verranno conservati in appositi registri ed affissi per 10 giorni nella sede sociale.

Le delibere dell'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti o che si siano astenuti dal voto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

11 Consiglio Direttivo e I'Organo deliberante dell'Associazione; si rinnova ogni 4 anni, salvo i casi di scioglimento anticipate a norma del presente Statuto.

II Consiglio Direttivo e composto di:

- 7 membri qualora il numero dei Soci sia pari o inferiore a 1000
- 9 membri qualora il numero dei Soci sia superiore a 1.000, ma pari o inferiore a 3.000

- 11 membri qualora il numero dei Soci sia superiore a 3.000.

Ai soli fini della determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e delle sottoscrizioni delle liste elettorali deve essere preso in considerazione il numero dei soci risultanti iscritti 90 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto, salvo diversa motivata disposizione del Consiglio Nazionale.

I Consiglieri sono eletti, con il sistema proporzionale, su liste elettorali composte di Soci effettivi.

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili.

Le liste elettorali per essere presentate devono essere sottoscritte da almeno:

8 % dei soci aventi diritto al voto per le Associazioni DLF che hanno fino a 1000 soci;

80 soci più il 6 % dei soci aventi diritto al voto oltre i 1000 e fino a 3.000 soci;

200 soci più il 4 % dei soci aventi diritto al voto oltre i 3.000 soci;

I soci sottoscrittori delle liste non possono essere in numero superiore al 20 % di quelle necessarie.

Modalità e tempi per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista.

Net caso della decadenza ed, in attesa che siano definiti gli atti, I'interessato è comunque sospeso dalle attività dell'Organo.

Il Consigliere che non interviene, senza valido motivo, a tre sedute consecutive decade dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver chiesto per iscritto all'interessato i motivi dell'assenza ed aver valutato discrezionalmente la validità delle giustificazioni addotte.

Art. 11 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) promuove le iniziative e le attività della Associazione e tratta tutte le questioni di carattere generate;

b) provvede alla programmazione delle attività social!, autorizzando le relative spese nei limiti delle somme stanziate dal bilancio preventive;

c) delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento dell'attività della Associazione;

d) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale unitamente alla relazione sul programma dell'attività da svolgere secondo il preventivo e di quella svolta nell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; redige, altresì, le note di variazione al bilancio per le spese che non rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo; le note di variazione sono approvate con le stesse modalità di approvazione del bilancio preventivo;

e) decide sulla accettazione, sulla radiazione e sulla decadenza dei soci;

f) elegge tra i suoi membri il Presidente e su proposta di questi il Vice Presidente, ratifica la nomina del Segretario e dell'Amministratore definendone i poteri salvo quanto previsto dai successivi articoli;

g) fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei circoli, settori e gruppi approvando i relativi regolamenti;

h) ratifica I'elezione dei responsabili dei circoli, dei gruppi e l’affidamento ai Consiglieri dei settori di attività.

i) Adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 coerentemente con quanto stabilito dall'Associazione Nazionale;

j) Svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, nel rispetto di quanto stabilito dall'Organismo Nazionale di Vigilanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiede 1/3 dei consiglieri o il Collegio dei Sindaci, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere inviatati a partecipare senza diritto di voto i Responsabili dei Circoli.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo e redatto, su apposito registro, a cura del Segretario il relative verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto tra tutti i consiglieri a maggioranza assoluta degli aventi diritto. E' possibile I'elezione per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta I'Associazione DLF. Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo ed invita il Collegio dei Sindaci a parteciparvi;

b) formalizza nei confronti dei Consiglieri le responsabilità di settore, secondo le indicazioni di cui al punto h) dell'art. 11;

c) nomina il Segretario e 1'Amministratore;

d) relaziona, almeno una volta, ogni tre mesi al Consiglio Direttivo sull'andamento delle società di capitali partecipate per eventuali determinazioni del caso;

e) delega al Vice Presidente alcune fra le sue funzioni;

f) stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione DLF, previa deliberazione del Consiglio;

g) dispone il pagamento delle spese correnti e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio;

h) assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;

i) esegue verifiche periodiche in cassa;

j) cura I'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e del Codice Etico da parte dei Consiglieri e di tutti i Soci:

k) può, in caso di necessita, autorizzare, con propria delibera, spese ulteriori. Le delibere adottate in via d'urgenza dal Presidente dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio

Direttivo alla prima riunione utile:

I) esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio.

Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria, il Presidente agisce con firma abbinata a quella dell'Amministratore.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Amministratore compongono I'Ufficio di Presidenza dell'Associazione D.L.F.

Art. 13 -  Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, su proposta del Presidente, e eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, tra i suoi componenti.

Sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di dimissioni, assenza, impedimento o vacanza. In caso di dimissioni del Presidente cura tutti gli adempimenti per I'elezione del nuovo Presidente. Coadiuva il Presidente ed esercita le deleghe ricevute.

Art. 14 -  Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente. Nel caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di voto.

Art. 15 - L' Amministratore

L'Amministratore è nominato dal Presidente. Nel caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di voto.

L'Amministratore è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione. Tuttavia egli può affidare ad altri incaricati dell'Associazione e dei Circoli, la custodia degli stessi o parte di essi mediante sub-inventari, note di consegna e ricevute.

L'Amministratore è altresì responsabile:

a) dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dall'Amministratore;

b) della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscal! secondo gli artt. 2219 e 2220 del codice civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli organismi dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;

L'Amministratore è inoltre tenuto a:

1) presentare periodicamente ed ogni qualvolta ne viene richiesto al Presidente ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria dell'Associazione;

2) predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventive e del rendiconto annuale.

Art. 16 - Collegio dei Sindaci

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci regionale e/o compartimentale e/o Territoriale, costituito ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Associazione Nazionale avente la composizione dallo stesso prevista. E' nominato dall'Organismo Nazionale di Vigilanza.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.

Il Collegio dei Sindaci, in linea generale, esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità che il Codice Civile fissa, con particolare riferimento agli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.

In particolare il Collegio dei Sindaci:

a) esercita una funzione di controllo sulla regolarità degli atti amministrativi dell'Associazione;

b) predispone, in collaborazione con I'Amministratore la relazione sulla situazione di bilancio e sull'andamento finanziario da presentare con il consuntivo al Consiglio Direttivo per le deliberazioni di cui agli artt. 9 e 11 del presente Statuto;

c) esegue periodicamente le verifiche di cassa e degli atti amministrativi.

I Sindaci possono assistere, senza diritto di voto alle riunioni dei Consigli Direttivi e dell'Assemblee dei Soci. Possono chiedere che siano messe a verbale osservazioni sugli argomenti in discussione, limitatamente agli aspetti riguardanti la regolarità amministrativa degli atti.

Il Sindaco effettivo che senza giusto motive non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

La deliberazione di decadenza deve essere comunicata all'Organismo Nazionale di Vigilanza che provvede al reintegro.

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il termine di presentazione del bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi e fissato al 15 novembre dell'anno che precede quello cui si riferisce ed il termine di approvazione e fissata al 30 novembre.

Il termine di presentazione del rendiconto annuale da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell'anno successive a quello cui si riferisce ed il termine di approvazione e fissato al 31 maggio.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale, entro 30 giorni dalla loro approvazione, devono essere inviati all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

Art. 18 -1 Circoli

Per il conseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere fattiva la partecipazione degli iscritti anche di altre Associazioni del tempo libero ed ampliare lo spirito di colleganza, I'Associazione potrà istituire Circoli nei quali accogliere i propri Soci ed i Soci di Associazioni collegate o aderenti all'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario. Il Circolo costituisce sede organizzativa decentrata.

Sovraintende alle attività del Circolo un Comitato, scelto dai Soci partecipanti alle attività del Circolo, che agisce nell'ambito dell'indirizzo programmatico del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con un Responsabile eletto dagli aderenti al Circolo.

L'attività del Circolo si svolge secondo le norme previste da apposite regolamento emanato dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario. Alle risorse assegnate al Circolo dal Consiglio Direttivo potranno aggiungersi quelle di ciascun partecipante alle attività, anche se appartenente ad altra Associazione, ai sensi dell'art. 111 terzo comma, seconda parte del D.P.R. 917/86, purchè siano a questi garantiti nell'Associazione presso la quale è iscritto i diritti di cui al D.Lgs. 460/97.

Art. 19 - Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) da quota parte del tesseramento secondo quanto stabilito dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;

b) da ulteriori quote e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;

c) dal ricavato di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti ecc.

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare I'attivo sociale.

g) da contributi erogati dall'Associazione Nazionale D.L.F.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili ne rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione per il conseguimento degli scopi, secondo lo Statuto, è costituito

da:

-beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

-eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

-eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purchè non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.

L'Associazione può assumere impegni finanziari ed obbligazioni in proprio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, I'Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito I'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe che nei caso specifico viene individuata nell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i Soci

Al socio che viola quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento possono, da parte del Consiglio Direttivo essere inflitti le seguenti sanzioni:

-richiamo scritto (trasgressione di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni all'Associazione con gli altri associati);

-sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni (recidiva nelle trasgressioni per le quali sia stato comminato il richiamo scritto;

-sospensione dalle attività con divieto di accesso ai locali da 30 a 120 giorni (in caso di ulteriore recidiva o di assunzione di cariche sociali in associazioni concorrenti);

-radiazione dell'Associazione (per comportamenti che non consentono la prosecuzione del rapporto associative, e che hanno arrecato o avrebbero potuto arrecare danno materiale o morale all'Associazione).

Contro i provvedimenti di sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni non è ammesso alcun reclame o ricorso.

Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla Comunicazione del provvedimento al Collegio di Probiviri dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, le cui decisioni sono inappellabili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri debbono essere motivate; al socio deve essere preventivamente contestato I'addebito con facoltà di essere ascoltato.

Art. 21 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi

I componenti degli Organi associativi che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze si rendono responsabili di inadempienze ai doveri ed alle norme dello Statuto o dei regolamenti o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fatto salvo I'obbligo dei risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

I componenti degli Organi dei quali si discute, prima delle decisioni del Consiglio Direttivo, hanno diritto di essere personalmente sentiti e di prendere visione delle contestazioni.

Il provvedimento di decadenza dalla carica o dall'incarico può essere impugnato ricorrendo al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comunque decidere la decadenza di un Organo dell'Associazione D.L.F. qualora siano riscontrate mancanze di cui al primo comma. In questo caso e ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al Consiglio Nazionale D.L.F. dell'Associazione Nazionale D.L.F. che si pronuncia in via definitiva.

Art. 22 - Controversie

Per dirimere eventuali controversie interne alle singole Associazioni tra gli Organi, tra i soci, i componenti degli Organi e gli Organi stessi e tra i Consiglieri e/o soci e fatto obbligo di rivolgersi alle competenti strutture interne dell'Associazione Nazionale DLF.

Per casi di particolare complessità le competenti strutture dell'Associazione Nazionale possono rinviare la decisone ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dall'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

Art. 23 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente statuto deliberate dall'Assemblea dei soci devono essere approvate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario ai fini della verifica dei requisiti necessari per la convalida dell'adesione di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Proposta OO.SS. del 28 aprile 2008 - Statuto delle Associazioni Territoriali DLF